Assistenza Stranieri

Il Diritto dell’Immigrazione si basa su alcuni importanti principi e tocca alcuni argomenti critici in comune con altri rami del diritto.

Profili costituzionali

Secondo il disposto dell’art. 117 della costituzione italiana, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di immigrazione. Ciò è confortato dall’art. 22 comma 16 del Testo unico secondo il quale le disposizioni riguardanti l’entrata sul territorio italiano per lavoro si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Riguardo agli aspetti costituzionali riteniamo si debbano sottolineare i seguenti punti:

  1. la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo;
  2. la tutela dell’uguaglianza e la proporzione dell’uguaglianza formale e sostanziale;
  3. la condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;
  4. il diritto d’asilio;
  5. il divieto di estradizione dello straniero per reati politici.

Profili amministrativi

L’aspetto amministrativo è centrale per quanto riguarda la gestione della posizione dello straniero in Italia. Infatti, come esplicitato nella parte legata all’evoluzione normativa, la posizione dello straniero non viene più gestita prettamente da un punto di vista penale ma da uno amministrativo. Basti pensare ai termini come autorizzazione, nulla osta, visto. O al fatto che le espulsioni di gran lunga più numerose siano quelle amministrative.
Secondo l’art. 2 comma 5 del Testo unico, allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente:

  1. alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (vedi tutte le possibilità di ricorso entro 60 gg. al TAR);
  2. ai rapporti con la pubblica amministrazione;
  3. all’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Profili penalistici

Nella normativa riguardante i cittadini stranieri molti sono gli aspetti penalistici connessi sia a comportamenti lesivi attuati dallo straniero (uno per tutti il rientro in Italia a seguito di espulsione) sia a comportamenti lesivi attuati anche da cittadini italiani (uno per tutti l’assunzione di un cittadino straniero non regolare).

Profili civilistici

Secondo l’art. 2 comma 2 del Testo unico, lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e la normativa sull’immigrazione dispongano diversamente.
Nei casi in cui la normativa italiana o le convenzioni internazionali prevedano  la condizione di reciprocità, essa è accertata dai notai e dai responsabili dei procedimenti amministrativi che richiedono al Ministero degli Affari esteri i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri. A differenza della precedente formulazione, quando la condizione di reciprocità era rimessa al potere del ministro, ora l’accertamento vero e proprio è rimesso al responsabile del procedimento o al notaio.
Quindi precisiamo che l’accertamento non è mai richiesto:

  1. per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno;
  2. per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per motivi di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari, per motivo di studio, per i relativi familiari di chi ha permessi di soggiorno per i precedenti motivi, in regola con il soggiorno;
  3. per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in applicazione degli artt. 43, 49 e 56 del Trattato delle Comunità europee (28);
  4. per i cittadini dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in attuazione degli articoli 31-33-34 dell’Accordo stesso;
  5. per gli apolidi, secondo quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni;
  6. per i rifugiati, in applicazione dell’art. 7 comma 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.

Se, invece, lo straniero in questione è persona fisica priva di un titolo di soggiorno come quelli indicati o persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società) si possono verificare due casi:

  1. nel caso in cui sia cittadino di un Paese con il quale vige un accordo in materia di diritti civili, non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità per le materie disciplinate dall’accordo stesso, essendo l’accordo direttamente applicabile in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni;
  2. nel caso in cui sia cittadino di un Paese che non ha concluso con l’Italia accordi in materia di diritti civili, si deve valutare la reciprocità. Quindi, il Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati fornisce i suoi pareri in materia di diritti civili agli Uffici Pubblici ed ai notai (29).

Infine ricordiamo che, ovviamente, per quanto riguarda la proponibilità dell’azione civile per i risarcimenti dei danni subiti del cittadino extracomunitario lo straniero può agire per il risarcimento del danno in qualsiasi caso (art. 24 della Costituzione Italiana).

Profili giuslavoristici

Per quanto riguarda la tematica attinente al lavoro ricordiamo l’art. 2 comma 3 del Testo unico in cui,a scanso di equivoci, il legislatore ha voluto richiamare la Convenzione dell’Oil n. 143 del 24 giugno 1975, sottolineando come lo Stato garantisca, a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.Le uniche diversità attendono: la fase di inserimento nel mercato del lavoro di persone straniere non presenti in Italia (per cui si deve ricorrere alle quote); l’obbligo di comunicazione di ogni variazione del rapporto di lavoro, oltre al Centro per l’Impiego, previsto anche per i cittadini italiani, anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione; l’obbligo di stipula del contratto di soggiorno come Fase costitutiva e/o integrativa del rapporto di lavoro.


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