Il Lavoro

Diritti ed obblighi delle parti.

Il rapporto di lavoro si costituisce con la c.d. “assunzione” del lavoratore, che è un normale contratto (individuale) tra quest’ultimo ed il datore di lavoro.

All’atto dell’assunzione devono essere precisate, esplicitamente e implicitamente, le mansioni per le quali il lavoratore viene assunto e che determinano l’ambito entro il quale può essere specificata in concreto l’attività affidata al dipendente.

Le mansioni per le quali il lavoratore è assunto, o quelle che gli vengano successivamente affidate, sono altresì rilevanti ai fini della determinazione delle qualifiche da attribuire al dipendente e che ne comportano il c.d. “inquadramento”, da cui dipende l’applicazione delle specifiche discipline differenziate previste dai contratti collettivi.

In proposito l’art. 2095 cod.civ. prospettava soltanto una suddivisione dei lavoratori in tre categorie: i dirigenti, gli impiegati e gli operai.
La legge 1985, n.190, ha modificato l’art.2095 cod.civ. introducendo anche la nuova categoria dei quadri, la cui concreta regolamentazione è però poi rimessa alla contrattazione collettiva.

La prestazione del lavoratore non può essere effettuata che personalmente, non essendo ammissibile né una sostituzione né un intervento di terzi (salvo il consenso del datore di lavoro) naturalmente il lavoratore deve compiere l’attività che gli viene affidata con la necessaria diligenza.
Inoltre il dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie riservate attinenti all’impresa.

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali e dalle norme collettive: anche il c.d. lavoro “straordinario”, retribuito a parte, è ammesso in limiti sempre più ristretti. Peraltro l’ordinamento consente che il lavoro possa essere svolto a tempo parziale (c.d. part-time, la cui prima regolamentazione è stata dettata dall’art. 5 della legge 1984, n.863), e cioè per orario inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro (c.d. part-time orizzontale) o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (c.d. part-time verticale).

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, alla sospensione del lavoro nelle festività nazionali e ad un periodo di ferie annuali, sempre conservando il diritto alla retribuzione (diritti che la costituzione qualifica irrinunciabili: art. 36, comma 2, Cost.).

La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Fanno parte della retribuzione anche le “indennità”, i “premi”, “le gratifiche”, ecc., che, in vario modo, vanno ad aggiungersi alla retribuzione (stipendio o salario) in senso stretto.
La retribuzione può essere commisurata al tempo (un tanto al mese, alla settimana, al giorno) o al risultato (provvigioni, partecipazione agli utili). Nel lavoro operaio la retribuzione può essere anche a cottimo, ossia in proporzione del risultato quantitativo consecutivo, ma il sistema del cottimo è oggi in genere osteggiato dai lavoratori.

In taluni casi, regolati da leggi speciali o dai contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di conservare il posto e talvolta anche la retribuzione, in tutto o in parte, sebbene sia costretto a sospendere la prestazione lavorativa, come nelle ipotesi di malattia, gravidanza e servizio militare.Una particolare segnalazione merita la legge 9 dicembre 1977, n. 903, con la quale è stata vietata qualsiasi discriminazione a danno delle donne, sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro, sia per quanto riguarda il trattamento retributivo, le qualifiche, le mansioni e la progressione nelle carriere.


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