Famiglia e Minori

La Famiglia

(artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.; artt. 159 ss c.c.; L. 19-5-1975, n. 151; art. 16 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; Corte Cost. sent. 7-4-1988, n. 404; artt. 26-37, L. 31-5-1995, n. 218)

La famiglia è la prima delle formazioni sociali ove l’uomo svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). L’art. 29 della Costituzione proclama che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, il quale è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
L’art. 30 della Costituzione proclama che è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.
La disciplina della famiglia è stata riformata dalla L. 151/75, che ha ribadito tra l’altro il principio di eguaglianza giuridica tra coniugi; la possibilità di riconoscere figli naturali con identici diritti successori rispetto a quelli legittimi; la esercitabilità della potestà sui figli da parte di entrambi i genitori, non sussistendo più l’istituto della patria potestà.

La legge di riforma ha, inoltre, individuato il regime di comunione dei beni tra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia, salva diversa convenzione.

  • Famiglia di fatto

E’ costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio (cioè secondo modelli comportamentali simili a quelli del rapporto matrimoniale, ma senza alcun vincolo coniugale) ed, eventualmente, dai figli di esse.

Tale famiglia di fatto non è, quindi, fondata sulla istituzione del matrimonio: essa, pur essendo priva d’una tutela specifica, assume tuttavia rilievo a taluni effetti.

I minori

La gran parte del diritto minorile, ossia quelle norme civili e penali poste a tutela dei minori, ruota intorno al tribunale per i minorenni. Si consideri però che quando il minore è vittima di un reato, il fatto commesso da un maggiorenne viene giudicato dai normali tribunali penali, mentre quando il minore ne è autore, il fatto viene giudicato dal tribunale per i minorenni. Inoltre, in campo civile, quando i problemi relativi all’affidamento di un minore si pongono nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, la competenza spetta al tribunale ordinario, mentre se si è nell’ambito di una famiglia di fatto o comunque della filiazione naturale, la competenza spetta al tribunale per i minorenni.

Questi è un organo speciale con competenze civili, penali e amministrative relative ai minori.
In italia l’istituzione del tribunale per i minorenni si deve al R.D. 1934, n. 1404 (convertito in legge 1935, n. 885).

Il tribunale è istituito presso ogni sede di Corte d’Appello o di sezione di Corte di Appello. E’ composto da due membri togati e due onorari. I primi sono magistrati si cui uno è magistrato di Corte d’Appello e svolge funzioni di presidente.
I due membri onorari, necessariamente un uomo e una donna, sono ai sensi dell’art. 2 R.D. 1404/1934 benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. L’art. 50 dell’Ordinamento giudiziario li chiama “esperti”. Questi vengono nominati, con decreto del Capo dello Stato, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura per un triennio.

La legge, come abbiamo già più volte visto, chiede spesso al tribunale valutazioni sulla personalità del minore, oppure sull’idoneità dei genitori o anche, ad esempio nel caso dell’adozione, sull’idoneità delle persone a divenire genitori.

Il tribunale per i minorenni ha una giurisdizione che si estende a tutto il territorio della Corte d’Appello o della sezione della Corte d’Appello. Le sue decisioni possono essere impugnate presso la sezione di Corte d’Appello per i minorenni istituita dall’art. 5 R.D. 1404/1934.

Il tribunale per i maggiorenni è un organo specializzato. Il giudice specializzato ha cognizioni particolari relative a determinate materie, ma fa parte dell’ordinamento giudiziario ordinario.


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