Diritto Amministrativo

Il Diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini (detti privati nella terminologia pubblicistica ed amministrativistica).

Partizioni del diritto amministrati
Il Diritto Amministrativo (come molti altri rami del diritto) consta di:
una parte generale (procedimento amministrativo, enti pubblici, contratti, pubblico impiego,ecc.) che tratta di istituti sostanziali e costituisce l’oggetto centrale dei manuali tradizionali; 
una parte speciale che si interessa della sicurezza pubblica, del governo del territorio, dell’ambiente, delle professioni, dell’urbanistica e edilizia, ecc.; 
una parte prettamente processuale, dato che il processo amministrativo è regolato da norme parzialmente divergenti da quelle di altre discipline processuali. 
Un importante settore del diritto amministrativo è quello denominato Diritto privato della pubblica amministrazione: si tratta di una complessa ed innovativa disciplina che si viene componendo all’intersezione fra il diritto privato e il diritto amministrativo.
In esso operano, accanto alle nuove regole sostanziali (si pensi alla privatizzazione delle fonti, avvenuta con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), nuovi criteri di riparto della giurisdizione (in particolare quello per materia), i quali sono applicabili a soggetti pubblici o privati, ed anche alle società miste: si pensi a quelle create nell’ordinamento dalle riforme di privatizzazione – i grandi enti pubblici nazionali sono stati trasformati in società per azioni (FS, Enel, Eni, solo per citare i più noti), mentre, sul versante locale, analoga trasformazione ha interessato le aziende municipalizzate (Acea, Aem, Hera).

Principi del diritto amministrativo  
Il principio di legalità  
Le prerogative riconosciute all’Amministrazione sono circoscritte da ben precisi limiti, collegati, nel sistema giuridico italiano, al rispetto del principio costituzionale di legalità, secondo il quale l’Amministrazione può esprimersi solo attraverso l’emanazione degli atti amministrativi previsti e tipizzati dalla legge (principio di tipicità) e al solo scopo di perseguire il fine indicato dalla legge (principio di nominatività). Questi ed altri principi sono alla base delle cd. norme di azione, che disciplinano l’attività autoritativa dell’Amministrazione: dalla violazione di tali principi e norme deriva la patologia dell’atto amministrativo, in termini di loro nullità, inesistenza ed annullabilità.
Strettamente connessa alla disciplina dell’attività dell’Amministrazione pubblica è dunque la possibilità di reagire giurisdizionalmente contro gli atti amministrativi assunti in dispregio della legge. A tale scopo, in Italia, sussiste un plesso giurisdizionale apposito, composto dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato. Ad essi è assegnata la funzione di annullare gli atti amministrativi illegittimi.

Gli strumenti del diritto amministrativo (atti amministrativi)
A tal fine, la P.A. dispone, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra privati, di strumenti peculiari che permettono di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) degli altri soggetti dell’ordinamento.
Tali strumenti consistono, di massima, nella categoria dei c.d. atti amministrativi, che a loro volta si distinguono in atti amministrativi in senso stretto e in provvedimenti.
Questi si caratterizzano per il fatto di essere il risultato pratico dell’esercizio di una funzione pubblica, per avere efficacia esterna rispetto all’ente pubblico da cui promanano, e per essere, infine, in linea di massima, manifestazioni della volontà dell’ente pubblico.

Funzione giurisdizionaleIl diritto amministrativo è strettamente connesso alla funzione giurisdizionale svolta dai giudici amministrativi. Nonostante la dottrina non sia concorde, si possono annoverare tre giurisdizioni differenti all’interno del potere giurisdizionale amministrativo: la giurisdizione di legittimità, che si occupa di disposizioni di annullamento o confermatorie per gli atti o i provvedimenti della pubblica amministrazione impugnati a tutela degli interessi legittimi del ricorrente (oggi però il potere del giudice amministrativo si è molto ampliato); la giurisdizione di merito, che si occupa di verificare la rispondenza dell’azione della pubblica amministrazione alle norme extra-giuridiche della cd. “arte di amministrare” e l’opportunità dell’atto amministrativo emanato (è da notare che tale sindacato in via giudiziale è limitato a singole fattispecie tassativamente previste dalla legge al fine di non creare un “giudice-amministratore” in violazione del principio di separazione dei poteri); ed infine la giurisdizione esclusiva, che non rappresenta un tertium genus di giurisdizione, poiché sempre affidata al giudice amministrativo, il quale può però, in materie specifiche indicate dalla legge, essere adito a tutela dei diritti soggettivi.


lascia un commento

Si prega di notare che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati