DIMOSTRI DISINTERESSE VERSO TUO FIGLIO? CREI UN DANNO ENDOFAMILIARE

Tale condotta è dunque suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, volta risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.

La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d'Appello rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal figlio naturale nei confronti del padre, e con cui riteneva che l'attore non avesse dimostrato la consapevolezza del convenuto circa la propria paternità, prima della richiesta di riconoscimento giudiziale, e non avesse fornito la prova del presunto danno subito sulla perdita di chances circa una vita in condizioni migliori. In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto che, mancando la prova della consapevolezza della paternità, non vi era prova che il genitore avesse agito illegittimamente venendo meno all'assolvimento degli obblighi paterni nei confronti del figlio e sottolineava altresì che non era stato dimostrato quali fossero gli obiettivi del figlio non raggiunti in tema di perdita di chances.

La Cassazione accoglieva i motivi di ricorso del figlio ritenendo che la Corte di appello, nel procedere all'accertamento della consapevolezza della genitorialità, avesse erroneamente, ovvero senza svolgere un'adeguata e motivata valutazione di attendibilità, privato di qualsiasi valenza probatoria la testimonianza della madre, oltre che mancato di svolgere una corretta valutazione dei plurimi elementi indiziari, che fu svolta atomisticamente anziché gli uni per mezzo degli altri. La Corte di Cassazione concludeva quindi che, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può produrre anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico ed esistenziale, che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa.  Questo illecito, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile o illecito intra familiare, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, qualora l'inadempimento del genitore abbia causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e qualora da tale disagio siano derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale, oltre che non patrimoniale, tra cui la impossibilità di affermarsi in maniera più soddisfacente socialmente e di svolgere degli studi, che possono aver precluso la possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico.

In tale situazione, ove sussiste la prova del danno morale e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risulta consentita la liquidazione di esso in via equitativa.

AVV. CARLO IOPPOLI

TEL. 06.92946175 H24


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