In materia di diritti dei minori il giudice ha ampi poteri officiosi

I fatti di causa in primo grado

Il padre di due minori avuti da una relazione more uxorio adiva il Tribunale di Venezia per ottenere l'affidamento in via esclusiva e il collocamento presso di sé dei due minori, affermando che la madre avesse lasciato la casa familiare unitamente ai minori per trasferirsi presso i di lei genitori, ostacolando pretestuosamente gli incontri padre/figli. Il Tribunale, espletata CTU e conclusa l'istruttoria, confermava l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, attribuendo a questi ultimi il potere di assumere le decisioni di maggior importanza; collocava i due minori presso idonea struttura comunitaria, prevedendo un calendario di visite protette per la madre e libere in spazio neutro per il padre. La madre dei minori reclamava il provvedimento.

Il giudizio di reclamo

La Corte d'Appello, tenuto conto anche che il padre non avesse proposto reclamo avverso il decreto nemmeno in via incidentale, parzialmente riformava la decisione impugnata dalla donna confermando l'affidamento dei minori al Servizio, disposto il collocamento dei medesimi presso la madre, previsto il diritto di visita paterno da svolgersi – nel rispetto del principio di gradualità – in spazio neutro ovvero, nei tempi e secondo le modalità ritenute opportune nell'interesse dei minori. Avverso a tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione il padre.

La mancata proposizione del reclamo quale elemento decisivo per la decisione?

Il ricorrente lamenta il peso attribuito dalla Corte alla mancata proposizione di un reclamo incidentale da parte sua, dal quale i giudici di secondo grado avrebbero dedotto un implicito difetto sopravvenuto di volontà accudente, annullando così i poteri di ufficio che l'ordinamento attribuisce al giudice nel diritto di famiglia al fine di considerare, nella ricorrenza del loro interesse, anche la possibilità di una collocazione dei minori presso il padre o ogni altra misura ritenuta adeguata e necessaria.

Secondo il ricorrente, poi, la Corte avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la condotta materna di sottrazione dei figli dalla casa familiare e di sistematica violazione dei doveri correlati alla responsabilità genitoriale, condotte che, unitamente a altri elementi, avevano portato il CTU e il Tribunale a un inserimento comunitario dei due minori.

Non reclamare significa perdere interesse?

Interessante la critica che la Suprema Corte fa all'operato dei giudici del reclamo i quali avrebbero attribuito alla scelta di non reclamare il provvedimento il significato di disinteresse rispetto alle sorti dei figli dell'uomo: tale scelta processuale di non reclamare, anzi, avrebbe, secondo i Giudici di Legittimità, potuto significare una condivisione da parte del padre per una decisione giudiziaria che aveva previsto un periodo di collocamento extrafamiliare in vista di una organica ricostituzione delle dinamiche genitoriali in un clima di maggiore serenità e pacatezza.

I poteri officiosi del giudice della famiglia

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'uomo, sottolinea l'importanza dei poteri del giudice che, in materia minorile e di diritto di famiglia, possono (e anzi, debbono) andare oltre alla domanda di parte: con il decreto di primo grado era stato disposto il collocamento dei minori in istituto, evidentemente temporaneo, atteso che il padre non era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, né sospeso, a differenza di quanto avvenuto per la madre, che era stata dichiarata sostanzialmente decaduta. La riforma di detto decreto, sollecitata con il reclamo della sola parte materna, avrebbe dovuto, pertanto, essere necessariamente preceduta dal riesame della posizione e delle condotte di entrambi i genitori e dal vaglio delle emergenze istruttorie relative alla capacità genitoriale di entrambi per individuare la modalità di collocamento e affidamento più rispettosa e adeguata rispetto al best interest of the children. Ha errato, pertanto, la Corte di appello nel ritenere che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre avesse potuto dar luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione già assunta in primo grado nei suoi confronti e che precludesse ogni valutazione della Corte sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre.

Il reclamo e l'effetto devolutivo: il giudice deve riesaminare la situazione

La Corte di appello, nel momento in cui ha ritenuto pregiudizievole per i minori la scelta di collocamento extrafamiliare dei minori stessi, avrebbe dovuto procedere a un complessivo riesame delle emergenze istruttorie e ai necessari approfondimenti relativi a entrambi i genitori, per giungere al miglior regime di affidamento e collocazione dei minori.

Cass. civ., sez. I, ord., 4 gennaio 2024, n. 197

lascia un commento

Si prega di notare che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati