Quando La Decisione È Affetta Da Errore Di Fatto?

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 471/20, depositata il 14 gennaio. I ricorrenti si rivolgono ai Giudici di legittimità per la cassazione del decreto con cui la Corte d’Appello dichiarava estinto per mancata rinnovazione della notifica in favore del Ministero della Giustizia il giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo del giudizio civile che vedeva coinvolti gli stessi ricorrenti. In particolare, questi denunciano violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver il provvedimento impugnato liquidato le spese processuali in favore del Ministero, che non si era costituito dinanzi alla Corte territoriale.

 

Errore di fatto. Sta di fatto che il Ministero della Giustizia era rimasto contumace davanti alla Corte distrettuale e non dovevano essere liquidate in suo favore le spese processuali. Infatti, la condanna a tali spese, in virtù dell’art. 91 c.p.c., trova fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto. Per tale ragione, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, posto che questi, non avendo espletato un’attività processuale, non ha sopportato le spese.
Non si ha dunque un errore di fatto cosiddetto revocatorio, come sostenuto dal Ministero controricorrente. Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto deve consistere in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice stesso si sia pronunciato. E nel caso in esame, la liquidazione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, sebbene questo non avesse espletato alcuna attività processuale, non è stata operata sulla falsa supposizione che la parte contumace avesse sopportato spese; escludendo così la sussistenza di un errore di fatto rilevante e decisivo. E a smentire che la decisione della Corte d’Appello sulla liquidazione delle spese fosse fondata sull’erronea supposizione del fatto dell’avvenuta costituzione in giudizio del Ministero sta la pronuncia di estinzione del giudizio per irregolare esecuzione del rinnovo della notifica: irregolarità questa che sarebbe rimasta sanata dall’eventuale costituzione della parte destinataria.
Sulla base di tali regole, il ricorso viene accolto.

www.avvocatoinlinea.com

Tel. 06.35455243/ 06.83395445


lascia un commento

Si prega di notare che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati