Somme Tra Conviventi. Obbligazioni Naturali O Prestito Con Obbligo Di Restituzione?

Il principio di cui sopra, espresso già dalla Corte di Cassazione, viene seguito ed applicato dai giudici di merito nella sentenza n. 10/2019 del Tribunale di Reggio Calabria a definizione di un procedimento ordinario introdotto per la restituzione di somme asseritamente consegnate a titolo di mutuo.

 

I fatti. L’attore citava in giudizio la convenuta al fine di ottenere la restituzione della somma a lei corrisposta a titolo di prestito, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti. In particolare, l’uomo riferiva di essere un ballerino professionista e di aver instaurato con la donna un rapporto di amicizia ed intimità e di averle corrisposto tale somma a titolo di prestito tuttavia mai restituito nonostante i vari solleciti. Opposta la versione della convenuta secondo la quale tra le parti era stata instaurata una relazione sentimentale caratterizzata anche da un periodo di stabile convivenza durante la quale parte della somma asseritamente oggetto di prestito era stata investita di comune accordo per l’associazione dilettantistica sportiva costituita da entrambi e parte costituiva obbligazioni naturali sorte nell’ambito della relazione sentimentale e della convivenza tra le parti.

 

L’onere della prova. Il Tribunale ritiene che l’attore, su cui incombe l’onere di provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione, non abbia raggiunto la prova dei fatti dedotti in giudizio, con particolare riferimento all’assunto del presunto riconoscimento di debito da parte della convenuta e della dazione del denaro in esecuzione di un accordo di prestito. In particolare, i giudici ricordano che le prove derivanti da conversazioni su Whatsapp, e-mail, messaggi, possono essere utilizzate nel processo civile o penale soltanto a determinate condizioni, non essendo sufficiente la mera trascrizione, ravvisando la necessità di depositare anche il supporto informatico ovvero una copia forense del medesimo unitamente ad una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense.

 

Le unioni di fatto e le obbligazioni naturali. Chiarito quanto sopra dal punto di vista probatorio, il Tribunale di Reggio Calabria, evidenzia la rilevanza delle unioni di fatto quali formazioni sociali meritevoli di tutela costituzionale (art. 2 Cost.) caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti patrimoniali. Pertanto, le dazioni di denaro effettuate tra conviventi nel corso della relazione configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. non ripetibile a condizione che tali attribuzioni siano proporzionali ed adeguati alle condizioni economiche delle parti.

 

Nessun diritto alla restituzione. Pertanto, le spese sostenute dall’attore sono state assunte nel pieno spirito solidaristico qualificandosi come liberalità non suscettibili di esser restituite.

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